Art. 20.

      1. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) idonea documentazione attestante il volume d'affari ai sensi dell'articolo 20

 

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del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, è indicato il numero di lavoratori stranieri che i datori di lavoro, divisi per fasce di volume d'affari, possono assumere. La definizione delle suddette fasce di volumi d'affari è disposta dal medesimo decreto»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. La mancata instaurazione del rapporto di lavoro in presenza di cause comunque non imputabili al lavoratore non preclude il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4-ter dell'articolo 5»;

          c) al comma 7, le parole: «da 500 a 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.500 a 5.000 euro»;

          d) al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nei decreti di cui agli articoli 3-bis e 21»;

          e) al comma 12 le parole: «da tre mesi ad un anno» sono sostitute dalle seguenti: «da uno a tre anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i lavoratori stranieri impiegati privi del permesso di soggiorno siano superiori a due, il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a cinque anni e con l'ammenda di 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato»;

          f) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

      «12-bis. Lo straniero irregolare, che denunci alle autorità competenti il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, può usufruire del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro di cui al comma 4-ter dell'articolo 5».

 

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